Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro
Le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro dettano disposizioni stringenti finalizzate al miglioramento della prevenzione ed al massimo contenimento degli Infortuni e delle malattie professionali.
Argomenti
Le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono comprese nel D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi, il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.
L'applicazione delle normative in materia di sicurezza nelle piccole imprese artigiane richiede l'adozione di strumenti e metodologie specifiche, che tengano conto della particolarità dì questo settore e per questo, coerentemente con le disposizioni del Testo Unico, il 12 gennaio 2012, ad iniziativa delle Associazioni Artigiane (CNA, Confartigianato, Casartigiani, CLAAI) e delle Organizzazioni Sindacali (CGIL, CISL, UIL) dell’Umbria, è stato costituito l’Organismo Paritetico Regionale Artigianato (OPRA).
Il sistema paritetico umbro è strutturato in coerenza con il D.lgs. 81/2008 (Artt. dal 47 al 51) ed ai contenuti degli accordi interconfederali nazionali e regionali.
Le attività complessive dell’OPRA Umbria saranno raccordate da due coordinatori, uno di parte datoriale e l’altro di parte sindacale.
Tra le altre finalità di carattere generale previste dall’Art. 51 del D.lgs 81/2008, l’OPRA Umbria assolve alle seguenti funzioni:
- effettuare il monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa in ambito regionale;
- attuare tutto ciò che in campo di prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le Parti regionali congiuntamente decidano di demandare;
- ricevere dalle OO.SS. i nominativi delle/dei RLST assegnati alle imprese;
- designare la/il RLST alle imprese aderenti al sistema della bilateralità che ne fanno richiesta;
- comunicare agli Organi di Vigilanza preposti (INAIL e Regione Umbria) i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema paritetico ed i corrispondenti RLST designati;
- individuare i fabbisogni, gli obiettivi e programmare l’attività formativa delle/dei RLST;
- coordinare il lavoro delle/dei RLST;
- raccogliere i verbali dell’attività delle/degli RLST e verificarne i contenuti;
- presentare periodicamente alle Parti sociali un rapporto sull’attività svolta da parte delle/degli RLST;
- comporre eventuali controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti ai sensi del D.lgs. 81/2008 e smi;
- sostenere le imprese nell’attuazione degli adempimenti in materia di prevenzione, salute e sicurezza, in particolare esplicare gli adempimenti in capo ai datori di lavoro previsti dalle norme vigenti in materia di informazione e consultazioni (Art. 50, comma 1, lett. B), c), d), e) del D.lgs. 81/2008 e smi);
- svolgere ogni altra attività o funzione assegnata dalla Legge o dalla Contrattazione collettiva.
Attualmente operano sette RLST che, formalmente designati in ciascuna impresa richiedente, assolvono appieno tutte le funzioni degli RLS aziendali.