Come aderire
Modalità di adesione a FSBA e alla bilateralità artigiana EBNA - E.B.R.A.U.
Argomenti
Adesione a FSBA
Sono vincolate a FSBA (in forza del D.lgs 148/2015 e della L 234/2021) le imprese che abbiano alle proprie dipendenze almeno un lavoratore e che, possedendo le caratteristiche di cui alla Legge 08/08/1985 n. 443, siano inquadrati per i profili previdenziali con il codice “CSC settore 4/codice autorizzativo 7B”, nonché le imprese dell’indotto che fruivano, fino al 31/12/2021, di trattamenti di CIGS.
A far data dal 01/01/2023 la contribuzione è pari a quanto indicato nello schema che segue:
Imprese sino a 15 dipendenti | 0,60% in relazione alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali (RIP) | di cui ¾ a carico del datore di lavoro e ¼ a carico del lavoratore |
Imprese con più di 15 dipendenti | 0,60% + 0,40% in relazione alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali (RIP) | di cui ¾ a carico del datore di lavoro e ¼ a carico del lavoratore |
Imprese con più di 15 dipendenti che presentano domanda ACIGS (assegno di integrazione salariale per ragioni straordinarie) | 4% per la contribuzione addizionale ACIGS – in relazione alle retribuzioni perse di cui all’art. 5 d.lgs. 148/2015 | a carico del datore di lavoro |
La media occupazionale (fino a 15 dipendenti, oltre 15 dipendenti) è riferita al semestre precedente. La prima verifica viene effettuata il 1° gennaio 2023 con riferimento al semestre 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022
Il versamento del contributo viene effettuato dal datore di lavoro per tutti i lavoratori in forza nel mese di riferimento, comprese le assunzioni in corso del mese, i part-time, i lavoranti a domicilio e gli apprendisti.
Sono esclusi i dirigenti e i rapporti di lavoro non subordinato: i co.co.pro, gli stage/tirocini e tutti i lavoratori che non rientrano nella fattispecie di dipendenti.
Le prestazioni FSBA sono erogate in presenza di regolarità contributiva dal 1° gennaio 2019, oppure dalla data di inizio dell’attività aziendale con dipendenti se successiva (con un minimo di un mese di contribuzione, da considerare anche in caso di trasferimento, trasformazione o fusione societaria).
Per il periodo antecedente all’entrata in vigore della Legge 234/2021, ovvero dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, quindi per le sole competenze 2019-2020-2021, è possibile regolarizzare i contributi FSBA tramite forfetizzazione, effettuando un versamento di € 100 annui per lavoratore (il numero dei lavoratori è considerato come media dell’anno di competenza).
Il pagamento deve avvenire tramite F24, indicando su un rigo specifico con codice EBNA la competenza di gennaio per ciascuna annualità, es. 01/2019, 01/2020, 01/2021.
Da gennaio 2022 la contribuzione è fissata interamente.
Adesione alla bilateralità artigiana EBNA - E.B.R.A.U.
L’adesione alla bilateralità artigiana dà diritto ad accedere alle attività e prestazioni previste dalla Contrattazione Nazionale e Regionale in relazione alle materie di sicurezza, welfare, sviluppo imprese.
Sono tenute all'adesione alla bilateralità, con versamento EBNA tramite F24, tutte le imprese con almeno un dipendente, che applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dell’Artigianato e le imprese che versano al Fondo.
Le imprese artigiane (C.S.C. 4) di qualunque dimensione e le imprese che versano a FSBA sono tenute al pagamento mensile delle quote:
- EBNA € 11,65
- EBRAU € 4,00 con la quota regionale prevista dall’Accordo fra le Parti Sociali Regionali del 04/06/2018
Il contributo di solidarietà (M980) previsto dalla L. 103/1991 è pari a 0,77 € mensili.
Le imprese dei settori CSC 1, 2, 3, 5, 6, 7 versanti CIG, FIS o ad altro ammortizzatore previsto dalla legislazione, che applicano Contratti Artigiani, sono tenute ad aderire alla Bilateralità Artigiana con e seguenti quote:
- EBNA € 11,65
- EBRAU € 4,00 con la quota regionale prevista dall’Accordo fra le Parti Sociali Regionali del 04/06/2018
Il contributo di solidarietà (M980) previsto dalla L. 103/1991 è pari a 0,96 € mensili.
La contribuzione è dovuta per tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, compresi i lavoranti a domicilio. Anche in caso di assunzioni o cessazioni in corso di mese la contribuzione resta interamente dovuta.
Per i dipendenti part-time le quote fisse non sono riproporzionabili. Sono esclusi i dirigenti e altre figure professionali non comprese nel novero dei dipendenti. I lavoratori intermittenti (a chiamata) sono tenuti al versamento nei mesi in cui prestano attività lavorativa. Se assunti con indennità di chiamata, il versamento è dovuto per tutte le mensilità
La regolarità contributiva richiesta per l’accesso alle prestazioni regionali è di 18 mesi antecedenti la presentazione della domanda. Per le imprese di nuova costituzione la regolarità contributiva è fissata in 6 mesi precedenti la presentazione della domanda. Per “imprese di nuova costituzione” si intendono anche le imprese precedentemente costituite e che, per la prima volta nel corso dell’anno, si dotano di personale dipendente. Se un'azienda non ha effettuato costantemente e correttamente i versamenti mensili, può recuperare tramite modello F24 compilando, per ogni mensilità mancante o non corretta, un rigo dell'F24 indicando il periodo (mese/anno) per il quale effettua il versamento.