Modifiche alle procedure AIS E ACIGS

In data 27 marzo 2024 il Consiglio Direttivo di FSBA ha deliberato delle modifiche alle procedure adottate per la gestione delle prestazioni AIS del 14/12/2022 e delle procedure ACIGS del 26/01/2024.
Data:
28/03/2024

In data 27 marzo 2024 il Consiglio Direttivo di FSBA ha deliberato delle modifiche alle procedure adottate per la gestione delle prestazioni AIS del 14/12/2022 e dell procedure ACIGS del 26/01/2024.

Le modifiche avranno effetto a partire dalle domande protocollate a decorrere dal 1° maggio 2024.

Vi invitiamo a prendere visione delle modifiche alle Procedure AIS e ACIGS e delle Procedure Operative aggiornate.

 

AIS

  1. Mensilizzazione degli accordi: gli accordi dovranno avere durata mensile uniformandosi alla durata delle domande. Fermo restando quanto previsto al successivo punto 2), nel periodo di transizione saranno ritenuti validi accordi trimestrali solo se sottoscritti entro il 30/04/2024.
  2. Decorrenza prestazione solo dopo la protocollazione: a pena di esclusione, le domande devono essere presentate preventivamente rispetto al periodo di trattamento richiesto. Non saranno concesse deroghe in caso di tardiva protocollazione della domanda.
  3. Caricamento in piattaforma del documento del legale rappresentante: al fine di verificare le dichiarazioni rese, sarà necessario caricare in piattaforma il documento del legale rappresentante ogni volta che si presenta una nuova domanda.
  4. Comunicazione alle organizzazioni sindacali – omogeneizzazione con procedure ACIGS. L’impresa comunica per iscritto (tramite e-mail, PEC o raccomandata a mano) alle RSU/RSA (ove presenti) e ai delegati di bacino e/o alle rappresentanze territoriali dei sindacati dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale la volontà di ricorrere alla AIS.
  5. Dati di bilancio anno fiscale antecedente alla presentazione della domanda (FATTURATO, UTILE, PAREGGIO, PERDITA, DEBITI VERSO FORNITORI)

In alternativa i dati economici possono essere sostituiti da una relazione tecnica che risponda in modo dettagliato ed esaustivo a tutte le seguenti domande: 1) Tipologia e caratteristiche attività; 2) Cause della sospensione o riduzione (si ricorda che per le prestazioni AIS le cause che hanno generato la richiesta di prestazione possono essere imputabili esclusivamente a situazioni temporanee esterne all'azienda, si ricorda altresì che sono vietati eventi ricorrenti e stagionalità); 3) Previsione di ripresa dell’attività. La relazione dovrà essere di almeno 2.500 caratteri spazi esclusi.

ACIGS

  • 90 giornate di anzianità lavorativa del dipendente: per poter essere posti in trattamento di sospensione o riduzione previsto dalle causali ACIGS, i dipendenti dovranno avere una anzianità lavorativa presso il datore di lavoro richiedente la prestazione di almeno 90 giorni.
  • Periodo di blocco delle domande in caso di interruzione anticipata. Qualora l’impresa comunicasse di aver ripreso l’attività produttiva prima della scadenza della domanda approvata, la stessa non potrà presentare ulteriori domande prima che sia decorso il termine di 60 giorni di calendario per la protocollazione, fermo restando i limiti e le decorrenze previsti dalle procedure ACIGS.
Aggiornamento
23/09/2024 09:03